Autore
Amministratore
di Daniela Giuffrida.
Mentre a Gela si decide la pena da infliggere (sono stati chiesti 8 mesi di reclusione dal pm Gesualda Perspicace) al pacifista Turi Vaccaro, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni che avrebbe provocato agli agenti di polizia, durante la manifestazione avvenuta nel 2013, contro lo sbarco degli alleati in Sicilia (inutile ricordare che il pacifista è solito “istigare” gli animi alla violenza con il suo flauto); le “Mamme No MUOS” di Caltagirone, unitamente al loro difensore Avv. Goffredo D’Antona hanno presentato querela alla Procura della Repubblica di Caltagirone, da inoltrare alla Procura di Palermo, nei confronti dei proff. Luigi Zanforlin e Patrizia Livreri per il reato, qualora configurabile, di falso ideologico in omissione ex art. 483 c.p.
“Al centro della vicenda – riporta la testata on line “L’Urlo” – il parere che i proff. Zanforlin e Livreri presentavano nel marzo del 2011 all’allora Presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo, parere su carta intestata dell’Università di Palermo, sul rischio per la salute della popolazione di Niscemi ove si affermava che il sistema di trasmissione MUOS situato a Niscemi non comportava condizioni di rischio per la salute dell’uomo; parere al quale sarebbe susseguito protocollo di intesa tra Regione e Ministero della Difesa e tutte le autorizzazioni al sistema MUOS.” Quel parere però sembra omettesse dati e ne presentasse altri diversi da quelli reali, così come emerse durante la seduta congiunta di quarta e sesta commissione dell’ ARS, tenutasi il 5 febbraio 2013.
Ancora oggi, sono stati depositati al CGA per la Regione Siciliana, sia la relazione finale dei CCTTPP che la memoria conclusiva dei legali “No Muos” in vista dell’udienza prevista per il prossimo 25 febbraio.
Nella relazione di 80 pagine dei Consulenti di parte (Eugenio Cottone per Legambiente, Fiorenzo Marinelli per il WWF, Massimo Coraddu per un gruppo di cittadini e attivisti del Coordinamento Regionale dei Comitati No Muos, Alberto Lombardo per il Comune di Gela, Cirino Strano per il Movimento No Muos Sicilia e Massimo Zucchetti per i comuni di Niscemi e Vittoria) che nella redazione della loro relazione finale si sono avvalsi della collaborazione di altri eminenti studiosi, sono contenute tutte le osservazioni sulla “Relazione Verificazione Impianto Muos” stilata dal Collegio di Verificatori, voluti dal CGARS con la sentenza non definitiva del 3 settembre 2015. Osservazioni “comuni e condivise” dalla totalità degli studiosi i quali, utilizzando ognuno la propria competenza specifica, hanno approfondito e illustrato tutti gli aspetti della questione Muos.
La relazione dei CCTTPP, nei limiti imposti dai tempi brevissimi e da difficoltà oggettive sorte in merito alla Verificazione (non avvenuta come previsto dalla sentenza del 3 settembre), dovrebbe comunque servire a chiarire ulteriori dubbi, qualora ne sussistessero ancora, nei giudici amministrativi.
Infine, dicevamo, è stata depositata anche la “memoria conclusiva” dei legali che difendono in giudizio, “nel nome e per conto” delle Associazioni, dei Movimenti e dei singoli cittadini niscemesi, la causa contro il Muos.
Di seguito il testo integrale della Memoria:
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA IN SEDE GIURISDIZIONALE – PALERMO
MEMORIA AUTORIZZATA
Gli odierni deducenti, con le presenti memorie, insistono in tutte le difese ed eccezioni già spiegate ed argomentate nei precedenti atti difensivi, in particolare facendo seguito alle eccezioni e deduzioni sollevate nella memoria depositata il 26.01.2016, che qui si intende integralmente riportata, si specifica ed evidenzia quanto segue.
La relazione definitiva depositata dal collegio dei verificatori non può essere posta a base di una decisione nel merito, in quanto viziata nel metodo e nel merito delle risultanze in essa contenute.
Oltre all’evidente mancanza di terzietà della composizione del Collegio, tre dei quali di nomina ministeriale, come già ampiamente esposto nella memoria del 26.01.2016, si fa rilevare la carenza all’interno dello stesso collegio di tutte le professionalità necessarie a sviluppare una completa verificazione che potesse rispondere ai quesiti posti dal Collegio giudicante.
Il metodo seguito dai Verificatori, inoltre, non è stato rispondente al mandato del CGA posto che quanto risulta dalla relazione finale non è il prodotto di quanto appurato dai verificatori all’esito di misurazione in loco dei campi elettromagnetici irradiati contemporaneamente ed alla “massima potenza” dai sistemi MUOS, NTRF ed LF, nelle condizioni di effettivo funzionamento – come richiesto dal Collegio Giudicante – bensì l’esito di quanto è risultato dall’esame della documentazione fornita ai Verificatori dall’Ambasciata degli Stati Uniti d’America lo scorso 12.01.2016, soggetto quest’ultimo tutt’altro che terzo nella vicenda in oggetto; la suddetta verificazione è stata fondata sull’esito di misurazioni effettuate dall’ISPRA nel 2013, sui sistemi NRTF in banda HF e LF e quelle effettuate dall’ARPA Sicilia nel giugno 2014, anch’essi soggetti non terzi nella vicenda in oggetto, in quanto organi della Regione Siciliana, parte del processo.
Già le suddette carenze di terzietà del collegio dei Verificatori e il metodo seguito nei lavori di verificazione, non rispettosi del mandato del CGA, dovrebbero portare il collegio a considerare tamquam non esset le risultanze della Verificazione e quindi rigettare l’appello proposto in parte qua.
Ma v’è di più.
Passando all’analisi della relazione finale, le risultanze della stessa non risolvono i dubbi del collegio giudicante in ordine all’assenza di qualsiasi effetto nocivo sulla salute umana delle emissioni elettromagnetiche, né sulla conformità di tali emissioni alla normativa in materia di tutela ambientale delle aree SIC, né sulla sicurezza del traffico aereo civile.
Di seguito analizziamo alcune palesi incongruenze e/o lacune ed omissioni delle risultanze della verificazione.
In merito a tale primo punto il collegio dei verificatori intanto, come sopra esposto, non ha appurato l’effettiva consistenza delle emissioni elettromagnetiche generate dal MUOS, quando funzionante, bensì ha elaborato delle previsioni in base alla documentazione fornita dall’Ambasciata Statunitense e confrontato queste previsioni con le misurazioni effettuate dall’ARPA Sicilia nel 2014.
Sui dati risultanti dalla documentazione fornita dall’Ambasciata USA il 12.01.2016 ci sono delle incongruenze. Ed invero, la potenza massima di trasmissione per ciascuna delle tre parabole è fissata in 200 W, ma questo valore non coincide ed è ben più basso rispetto a quello indicato nel progetto originale dove è riportato il valore di 1600 W. Tale valore è stato più volte ribadito e utilizzato in altre valutazioni effettuate nel corso degli anni. Risulta evidente che l’utilizzo di un dato ben otto volte più basso rispetto a quello risultante nel progetto originale falsa tutti i risultati delle previsioni. Inoltre, come risulta ben argomentato e dimostrato nelle osservazioni dei CCTTPP degli appellati (si veda pagg. 13 e 14 delle osservazioni dei CCTTPP), il valore di 1600 W è un valore ordinario per questo tipo di antenne destinate a trasmissioni satellitari, tanto che risulta addirittura codificato all’interno della normativa tecnica di riferimento ( norma CEI 211-7, paragrafo 7.5.4), considerando poi che le trasmissioni del MUOS in banda Ka sono in grado di gestire simultaneamente oltre 32 canali di comunicazione con modulazione WDCMA, la massima potenza di 1600 W corrisponde ad un potenza di 50W per canale ( pag. 15 della relazione dei CCTTPP). Né può essere considerato fondato quanto assunto dai Verificatori secondo cui il dato di 1600 W sarebbe quello di massimo sopportabile dal feeder dell’antenna, ciò risulta falso perché nelle comunicazioni dell’Ambasciata USA il dato di massima potenza sopportabile è indicato in 2000W.
Passando poi all’utilizzo da parte dei Verificatori delle misurazioni effettuate dall’ARPA Sicilia nel 2014, come è stato rilevato dai periti di parte, nei loro commenti alla relazione di verificazione, depositata in atti, le misurazioni dell’ARPA sono state eseguite in assenza di un progetto previsionale, con l’impianto in fase di test, in condizioni di funzionamento del tutto dissimili a quelle previste in progetto e quindi non possono essere rappresentative delle effettive emissioni dell’impianto (si veda pag. 10 delle osservazioni dei CCTTPP degli appellati). Quanto detto risulta confermato anche dalla relazione dell’ARPA riportata nel suo sito ufficiale “le misure di Arpa Sicilia trasmesse a tutti gli enti interessati non avevano la finalità di verifica e collaudo dell’impianto ma avevano lo scopo di garantire che durante le fasi di test delle antenne fossero rispettati i limiti normativi e di assicurare un’azione di costante vigilanza”, pertanto esse non possono in alcun modo fornire indicazioni utili sulle reali emissioni dell’impianto.
Tutto ciò vale di per sé a non poter considerare attendibili le risultanze della relazione di verificazione.
In secondo luogo il primo quesito del mandato prevedeva di individuare l’effettiva consistenza e … gli effetti, anche sulla salute umana, delle emissioni elettromagnetiche generate dall’impianto MUOS, quando funzionante, considerato sia isolatamente sia in cumulo con gli impianti di radiotrasmissione già esistenti…”.
Non risulta che i verificatori abbiano realizzato alcun modello né effettuato simulazioni dalle quali si possa desumere una qualche previsione del campo irraggiato relativamente alle altre antenne esistenti. Inoltre, i dati USA trasmessi indicano in 19 le antenne operative in banda HF, mentre ve ne sono 41 (come indicato nella mappa pag. 28). Ed ancora, i dati trasmessi rispetto alle antenne operanti in banda LF e HF sono incompleti (si veda pag. 17 e 18 delle osservazioni dei CCTTPP).
Infine, in riferimento sempre al primo quesito del mandato, si rileva che i verificatori non hanno ottemperato al mandato nella parte in cui si richiedeva di appurare l’incidenza di tali emissioni sulla salute umana. I verificatori di sono limitati ad elaborare i valori di tali emissioni e a verificare che fossero nei limiti della normativa vigente.
Sul punto non è stata data dai Verificatori una risposta adeguata.
E’ stato appurato che non esiste nessun certificato di idoneità antisismica dell’impianto, e questo di per sé rende illegittima l’autorizzazione iniziale perché mancante di una certificazione essenziale. Ma di questo i verificatori nulla dicono, anzi, quasi a colmare l’assenza di tale certificazione, danno per buono quanto dichiarato dall’Ambasciata USA, secondo cui l’impianto si spegne automaticamente in caso di inclinazione delle parabole a meno di sei gradi.
Tale giustificazione non può in alcun modo sopperire all’assenza della certificazione di prevenzione antisimica.
In riferimento alla conformità delle emissioni alla normativa in materia di tutela dell’area SIC il collegio dei verificatori si è limitato a constatare che la normativa di riferimento non indica dei valori di riferimento.
In tal modo sostanzialmente il collegio dei verificatori non ha risposto al quesito eludendo il mandato.
I verificatori sul punto si limitano ad effettuare un raffronto tra le previsioni prodotte dal loro modello e l’intensità all’interno del fascio emesso dalle parabole MUOS con i livelli di immunità elettromagnetica vigenti per gli aeromobili civili, per appurare che non vengano superati i limiti. Tale metodo però è scorretto (si vedano le osservazioni dei CCTTPP pag. 26 e 27), in quanto il reale processo di collisione con il fascio di microonde è dinamico e non statico. Inoltre, ci sono ancora degli aeromobili in uso certificati con la vecchia normativa per cui la soglia di immunità elettromagnetica in banda KA è dieci volte inferiore rispetto a quella attuale riportata nella relazione di verificazione ( pag. 43), quindi il pericolo per la sicurezza del traffico aereo è reale.
In ultimo, ma non meno importate è il rischio di interferenza sia dell’impianto NRTF sia MUOS con le apparecchiature elettromedicali, (per maggiori approfondimenti si vedano le osservazioni dei CCTTPP, pagg. 22,23).
In conclusione, anche a voler prescindere dalle eccezioni preliminari inerenti la mancanza di terzietà del collegio dei verificatori per la sua composizione, l’errore di metodo nei lavori svolti che non hanno avuto alla base rilevazioni in loco, ma si sono basati solo sulla documentazione proveniente da soggetti non disinteressati (USA), o parti processuali ( ARPA e ISPRA), le risultanze della verificazione sono lacunose, insufficienti ed in parte errate perché fondati su dati non certi, pertanto si insiste affinchè nel merito codesto decidente consideri la verificazione tamquam non esset e rigetti l’appello in parte qua.
(D.G. 17.02.16)
Fonte:
http://www.lurlo.info/it/le-mamme-no-muos-depositano-esposto-alla-procura-della-repubblica/
Amministratore
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