Autore
SCR STUDIO
SOMMARIO:
1. Proroga 770/2015 al 21 settembre (ed eventuali CU lavoratori autonomi)
Il termine per la presentazione telematica dei modelli 770/2015 (sia ordinario che semplificato), relativi alle ritenute operate nell’esercizio 2014, è stato prorogato dal 31 luglio al 21 settembre 2015.
Entro lo stesso termine è possibile ancora inviare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica con la nuova procedura, le certificazioni uniche (CU) relative ai lavoratori autonomi ed agenti con partita Iva.
Come indicato nella precedente Circolare, si ricorda che il termine perentorio del 9 marzo era stato fissato dall’Agenzia delle Entrate limitatamente alle certificazioni relative ai lavoratori dipendenti e assimilati (i “vecchi” CUD), compresi gli amministratori e i lavoratori autonomi occasionali, cioè le categorie interessate dal nuovo mod. 730 precompilato.
L’Agenzia delle Entrate aveva poi precisato che non si sarebbe applicata la sanzione di
100 Euro per ciascuna certificazione (diversa da quelle relative al mod. 730 precompilato) non trasmessa nel termine del 9 marzo, a condizione che fossero inviate entro il termine di presentazione del mod. 770.
Quindi, il nuovo termine del 21 settembre si applica anche per queste CU.
Il nostro Studio ha comunque già presentato tutti i mod. 770 per i propri clienti.
2. Abrogazione delle collaborazioni “a progetto” dall’1/1/2016 – co.co.
Con l’entrata in vigore dei decreti attuativi del “Jobs Act” (dal 25 giugno 2015), non è più possibile stipulare i contratti di collaborazione “a progetto”.
Restano fermi i contratti in corso a tale data, ma non oltre il 31 dicembre 2015: a tale data tutte le collaborazioni “a progetto” decadranno, anche se il “progetto” previsto dal contratto non è stato ancora realizzato dal collaboratore.
Dal 25 giugno è comunque possibile instaurare nuovi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (“co.co.co” e non più “co.co.pro.”) senza necessità di allegare un progetto, tornando quindi al regime precedente al 2003.
Ora la collaborazione (con un soggetto senza partita Iva, ovvero una consulenza con un soggetto dotato di partita Iva) si può anche fare a tempo indeterminato: si tratta di un contratto di lavoro autonomo non per fornire un’opera ma un servizio continuativo.
Però, la legge precisa che “se le prestazioni di lavoro sono esclusivamente personali, continuative e le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, si applica la disciplina del lavoro subordinato.
In sostanza, il lavoratore autonomo / collaboratore non deve avere obblighi di presenza, di orario o di luogo di svolgimento della prestazione.
Se è l’azienda che decide il “quando” e il “dove”, si tratta di un rapporto di lavoro dipendente, anche se il collaboratore ha la facoltà di decidere il “come” lavorare.
Il rapporto di lavoro dipendente non si applica per alcuni particolari rapporti, quali quelli relativi ai professionisti iscritti in Albi e agli amministratori di società; non sono esclusi i pensionati.
E’ prevista una “sanatoria”: i datori di lavoro che fino al 31 dicembre 2015 assumeranno con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori che avevano un contratto di collaborazione (coordinata e continuativa, a progetto o titolari di partita Iva), potranno beneficiare dell’estinzione degli illeciti previsti in materia previdenziale e fiscale, a condizione che il lavoratore sottoscriva un atto di conciliazione e che nei 12 mesi successivi all’assunzione il datore di lavoro non receda dal contratto di lavoro, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Infine, anche i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro vengono abrogati; restano però in vigore quelli già stipulati al 25 giugno 2015, fino alla loro cessazione, non essendo in questo caso prevista la “deadline” del 31 dicembre 2015; quelli a tempo indeterminato rimarranno in vigore fino all’esercizio del recesso di una delle parti, e quindi in qualsiasi momento future.
3. Credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo
E’ entrato in vigore il decreto attuativo del nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo previsto dall’ultima Legge di Stabilità.
L’agevolazione riguarda le spese sostenute dal 2015 al 2019, di importo annuo almeno pari a 30.000 Euro, per l’eccedenza (“spesa incrementale”) rispetto alla media delle analoghe spese effettuate nel triennio 2012-2013-2014.
L’importo agevolato è pari al 50% dell’eccedenza per i costi relativi a personale altamente qualificato e per i contratti con Università e Start-Up innovative, mentre è pari al 25% dell’eccedenza per le altre spese ammissibili.
Le spese ammissibili sono le seguenti:
4. Nuovo DURC “on line”
Il nuovo servizio fornito dall’INPS denominato “DURC on line” è attivo dal 1° luglio 2015.
La verifica della regolarità contributiva di datori di lavoro e lavoratori autonomi avviene ora con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale (c.d. “smaterializzazione” del DURC).
Ora lo si può ottenere con un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL (per le imprese del settore edile, delle Casse edili), indicando il codice fiscale del soggetto da verificare.
Il DURC può essere richiesto, oltre (ovviamente) dalla stessa impresa interessata, dalle stazioni appaltanti, le Pubbliche Amministrazioni, gli organismi di attestazione SOA, banche e chiunque ne abbia interesse, in possesso di apposita delega dell’impresa o del lavoratore autonomo.
La nuova certificazione viene scaricata in formato pdf, ha una validità di 120 giorni ed è utile per ogni finalità prevista dalla legge.
5. Dogane: lettere di intento anche cumulative
Si segnala che dal 25 maggio 2015 le dichiarazioni di intento possono essere presentate in Dogana cumulativamente per più operazioni, fino a concorrenza del plafond disponibile.
Inoltre, è possibile indicare nella dichiarazione d’intento l’importo presunto dell’operazione, in luogo del valore puntuale.
SCR STUDIO
On-line dal 26-08-2015 questa pagina
è stata consultata da 1403 visitatori univoci.
Aggrega contenuto