Autore
Studio Commercialisti Carpaneto & Rangoni
APPROFONDIMENTI |
· Il trattamento fiscale del rimborso chilometrico
· La detrazione IRPEF per figli a carico |
PRINCIPALI SCADENZE
IN BREVE |
DICHIARAZIONI
Scade il 21 dicembre il termine per il ravvedimento da omessa presentazione del 770
Il prossimo lunedì 21 dicembre (l’originaria scadenza del 19 cade di sabato) sarà l’ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento operoso, della presentazione della dichiarazione modello 770 Ordinario o Semplificato relativa al 2014.
Il ravvedimento prevede il versamento della sanzione ridotta pari a 25 euro (1/10 del minimo di 258 euro).
IRPEF
Trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici
I rimborsi chilometrici erogati per l'espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.
(Vedi l’Approfondimento)
Detrazioni IRPEF per figli a carico
Per i figli a carico, cioè quelli che nel corso dell'anno hanno percepito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, è riconosciuta una detrazione IRPEF, indipendentemente dall'età del figlio, e dalla convivenza con il richiedente.
La detrazione spetta sia per i figli naturali riconosciuti, che per quelli adottivi e affidati o affiliati.
(Vedi l’Approfondimento)
L'uso dell'abitazione aziendale da parte dell'amministratore
Corte di Cassazione, Sentenza 25 novembre 2015, n. 24007
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che l'impresa deve versare le ritenute alla fonte nel caso di concessione a titolo gratuito dell'abitazione al proprio amministratore, in qualità di fringe benefit, salvo il caso in cui l'utilizzo del bene sia sporadico.
I "fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato", come previsto dall'art. 51 del TUIR a lettera c) del comma 4, vanno infatti ricondotti alla sfera reddituale del beneficiario.
IVA
Niente reverse charge per i servizi relativi agli "imbullonati"
DRE Emilia Romagna, Interpello 21 ottobre 2015, 954-784/2015
La legge di Stabilità 2015 ha esteso (dal 2015) l’applicazione del regime del reverse charge alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici.
La direzione regionale delle Entrate dell'Emilia Romagna in una recente risposta ad un quesito (interpello protocollo n. 954-784/2015) ha chiarito il trattamento da riservare agli impianti "imbullonati/ancorati" agli edifici.
In particolare la DRE, con specifico riferimento alla realizzazione di un impianto industriale destinato ad essere allestito all'interno di una fabbrica, ha affermato che tali operazioni sono escluse dal reverse charge perché non attinenti all'edificio.
Ai fini del reverse charge quindi, sono assimilati agli edifici l’impianto fotovoltaico sul tetto, nonché gli altri impianti “strutturalmente” connessi all’immobile (contemplati nei codici Ateco da 43.21.01 a 43.29.09), mentre rimangono esclusi i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" (ma non strutturalmente commessi allo stesso: i cosiddetti "imbullonati").
Medici in regime di convenzione con il SSN esonerati dalla fatturazione elettronica
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 25 novembre 2015, n. 98
In particolare, l'Agenzia ha precisato che i medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale sono esclusi dall'obbligo della fatturazione elettronica per i compensi ricevuti dalle Aziende Sanitarie Locali, poiché, anche prima dell'introduzione delle disposizioni attuative della fatturazione elettronica, gli stessi soggetti erano esonerati dall'obbligo di emettere la fattura.
ACCERTAMENTO
È disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il software che permette ai contribuenti di comunicare all'Amministrazione finanziaria le proprie ragioni in merito a situazioni "particolari" risultanti dall'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2014.
Possono essere fornite informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza ovvero riguardanti l'indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione.
Per utilizzare la procedura, occorre essere in possesso del pin per i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e accedere all'area riservata Entratel - Fisconline - menù Servizi per - Comunicare - Segnalazioni Studi di Settore/Unico 2015.
IRES
Interpello e società di comodo
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, intervenendo con numerose modifiche all'istituto dell'interpello, ha anche previsto che, a decorrere dal 2016, per l'interpello probatorio, presentato dalle società non operative per richiedere la disapplicazione della relativa disciplina, varrà la regola del silenzio-assenso nel caso di mancata risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria all'istanza di interpello entro 120 giorni.
AGEVOLAZIONI
L’agevolazione "prima casa" in caso di separazione consensuale
Corte di Cassazione, Sentenza 13 novembre 2015, n. 23225
La Corte di Cassazione ha recentemente sentenziato che il coniuge che, a seguito di una separazione consensuale, cede all’ex coniuge una quota di proprietà della “prima casa”, senza riacquistare un’abitazione entro l’anno, non decade dal godimento dei benefici. Secondo la Corte di Cassazione, risulta infatti prioritario continuare a soddisfare l’habitat familiare in funzione della tutela della prole.
Investimenti in attività di ricerca e sviluppo
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 25 novembre 2015, n. 97/E
L’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo 6857, “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - art. 3, DL n. 145 del 23 dicembre 2013” con cui le imprese, dal 1° gennaio 2016, potranno utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, previsto dall’art. 3 del D.L. n. 145 del 2013 e modificato dalla Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014).
Il codice va inserito nella sezione “Erario” indicando l’anno in cui è stata sostenuta la spesa.
Il credito d’imposta è attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
TRIBUTI LOCALI
IMU/TASI: pensionati iscritti all’AIRE e proprietari di più immobili in Italia
Dipartimento delle Finanze, Risoluzione 5 novembre 2015, n. 10
Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito i criteri per l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) e dall’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per i pensionati iscritti all’AIRE proprietari di più immobili in Italia. In particolare la Risoluzione del Dipartimento riconosce ai cittadini italiani, residenti all'estero e lì pensionati, la possibilità di scegliere, tra gli immobili posseduti in Italia, quello da considerare come abitazione principale per l'applicabilità del trattamento di favore.
BILANCIO
Pubblicata la nuova tassonomia formato XBRL per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2015
L’Agenzia per l'Italia digitale ha pubblicato la nuova versione (2015-11-10) di tassonomia formato XBRL per il deposito dei bilanci d’esercizio per le società di capitali redatti secondo i principi contabili nazionali.
La nuova tassonomia, che entrerà in vigore nel 2016 e sarà obbligatoria per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2015, oppure per i bilanci chiusi successivamente ed approvati in assemblea dal 1 marzo 2016, prevede nuovi modelli informativi (rendiconto finanziario e operazioni in locazione finanziaria) e modifica il modello per rappresentare la fiscalità differita.
APPROFONDIMENTI |
IRPEF
Il trattamento fiscale del rimborso chilometrico
I redditi di lavoro dipendente sono determinati in base al principio di onnicomprensività, in applicazione del quale costituiscono reddito tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
In particolare, le somme corrisposte al dipendente nell'ipotesi in cui sia incaricato di svolgere l'attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro (c.d. trasferte o missioni), prevedono un distinto trattamento a seconda che le prestazioni lavorative siano o meno svolte nel territorio del comune ove è ubicata la sede di lavoro:
In particolare, per quanto concerne il regime fiscale da applicare ai rimborsi spese corrisposti sotto forma di indennità chilometrica, l’Agenzia ha precisato che i rimborsi chilometrici erogati per l'espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.
Con istanza di interpello, una società che svolge attività assicurativa, e i cui dipendenti lavorano spesso in trasferta fuori dal Comune ove ha sede la società, ha recentemente chiesto all’Agenzia Entrate se il seguente comportamento potesse essere considerato corretto:
I dipendenti della suddetta società ritengono però che la maggiore indennità derivante dalla percorrenza di tale tragitto non dovrebbe rientrare nell'imponibile contributivo e fiscale, in quanto da considerarsi un vantaggio fortuito per il dipendente poiché puramente accidentale rispetto al soddisfacimento dell'interesse dell'impresa.
L'Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente all’interpello affermando che il maggior rimborso chilometrico erogato al dipendente nell'ipotesi in cui la distanza dalla propria residenza alla località di trasferta risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell'art. 51, comma 1, del TUIR.
IRPEF
La detrazione IRPEF per i figli a carico
Per i figli a carico (quelli che nel corso dell'anno hanno percepito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro), è riconosciuta una detrazione IRPEF, indipendentemente dall'età del figlio, e dalla convivenza con il richiedente.
La detrazione spetta sia per i figli naturali riconosciuti, che per quelli adottivi e affidati o affiliati.
La detrazione è pari a 950 euro per ciascun figlio (1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni).
Le detrazioni sono aumentate:
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Il beneficio della detrazione fiscale per i figli a carico è quindi, oltre certi importi, inversamente proporzionale al reddito complessivo.
In caso di genitori coniugati o conviventi la detrazione per figli a carico deve essere ripartita tra i genitori nella misura del 50%. Ma i genitori possono decidere di attribuire l'intera detrazione a quello dei due che ha il reddito complessivo più elevato.
La scelta è vincolante per tutti i figli dei medesimi genitori (circolare n. 20/E/2011, quesito 5.1) ma in presenza di figli con altri genitori è possibile applicare percentuali di detrazioni diverse.
Se i genitori sono legalmente ed effettivamente separati, o in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione così spetta:
In caso di affido esclusivo o congiunto, qualora uno dei due genitori non potesse usufruire in tutto o in parte della detrazione per incapienza del suo reddito IRPEF, la detrazione è attribuita per intero all'altro genitore, che è però tenuto, salvo diverso accordo, a riversare all'altro genitore l'intera detrazione (in caso di affido esclusivo) o il 50% (in caso di affido congiunto).
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Mercoledì 16 dicembre 2015 | IMU/TASI | Versamento 2^ rata 2015 | ||
Lunedì 21 dicembre 2015 | 770 | Termine ultimo per ravvedere l'omessa presentazione del Modello 770 semplificato/ordinario con riduzione della sanzione | Telematico | |
Lunedì 28 dicembre 2015 | IVA | Termine per il versamento dell’acconto IVA | Mod. F 24 on line | |
Martedì 29 dicembre 2015 | UNICO/IRAP/IVA | Termine ultimo per ravvedere l'omessa presentazione dei Modelli UNICO/IRAP/IVA scaduta il 30/09/2015 con riduzione della sanzione ad 1/10 oppure per integrare la dichiarazione presentata nel termine ordinario con riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo | Telematico | |
Mercoledì 30 dicembre 2015 | Voluntary Disclosure | Termine (prorogato) per integrare l'istanza e la documentazione relativa alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione ed il rientro di capitali detenuti all'estero e per l'emersione nazionale | ||
Mercoledì 30 dicembre 2015 | Libri contabili | Termine per la stampa del libro giornale, mastro e inventari, registri IVA e registro dei beni ammortizzabili (anno 2014) |
Studio Commercialisti Carpaneto & Rangoni
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