Indirizzo
Via F.lli Revelli 11 - Alpignano - 10090
L'Associazione Culturale Revelli é nata il con il programma ambizioso di valorizzare l'interesse ed il prestigio urbano degli spazi alpignanesi di Via F.lli Revelli e del Centro Storico, con iniziative di promozione e interesse culturale.
LA NOSTRA MISSIONE
L'Associazione Culturale Revelli é nata il con il programma ambizioso di valorizzare l'interesse ed il prestigio urbano degli spazi alpignanesi di Via F.lli Revelli e del Centro Storico, con iniziative di promozione e interesse culturale, musicale, sociale, educativo ed economico.
Prendendo lo spunto dal fatto che Remo Delmo Belli , l'inventore delle pelli sintetiche per i tamburi, è un italo-americano, piemontese di origini alpignanesi, l'Associazione ha organizzato attività che hanno avuto i molteplici scopi di:
1 • avvicinare e aggregare gente, giovane e meno giovane, grazie allo strumento a percussione;
2 • sensibilizzare l'interesse per il Centro Storico alpignanese creando eventi che portino visitatori anche non alpignanesi in Città;
3 • celebrare un italo americano orgoglioso delle proprie origini piemontesi e alpignanesi (ancora in vita) che ha cambiato e fatto la storia della musica mondiale (grazie alla sua invenzione “il rullante ha cambiato suono ed è nato il beat, e The Beatles hanno suonato in quel modo”, così ha detto Ringo Starr).
4 • Creare un sistema di eventi che diano spazio a tutto l'associazionismo, con la partecipazione e la beneficenza.
Tutte le attività programmate mirano a coinvolgere chiunque possa contribuire all'immagine della città, alla stimolazione del sentimento di identificazione con la propria città da parte dei cittadini, ridare avvio ad un circolo virtuoso culturale e musicale sì, ma soprattutto economico nel territorio, coinvolgendo e legando l'immagine degli operatori economici a tutte le iniziative di interesse culturale, musicale, benefico organizzate dall'Associazione.
Riteniamo che la città di Alpignano abbia oggi e abbia avuto ieri risorse umane di grande prestigio, forse poco conosciute ai più. Noi vorremmo rendere omaggio ad Alpignano e agli alpignanesi, con un'opera che riteniamo potrà giovare in maniera esponenziale all'immagine della Città e dei suoi cittadini. E' nostra convinzione che il sentimento di identità che un cittadino deve provare con la propria città fa di lui un cittadino e della città la sua città.
Qualcuno ha scritto: “ Quando si vivono momenti epocali gravi, ogni occasione è buona per dare dei messaggi, anche in circostanze di festa e allegria.”
Ci stiamo già muovendo per organizzare il lavoro. “ Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo” ha detto Ghandi.
E questo motto, l'Associazione Revelli desidera fortemente farlo suo.
Il Presidente
Vladimiro Lorenzo Colombo
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Denominazione e sede
Art.1
E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE VIA F.LLI REVELLI ALPIGNANO , siglabile in ASSOCIAZIONE REVELLI ALPIGNANO , con sede in Alpignano 10091 (TO), Via F.lli Revelli 11.
Natura
Art.2
E' una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro regolata a norma del Titolo I Cap. III art. 36 e seguenti del Codice Civile nonché del presente Statuto.
Scopi
Art.3
L'associazione persegue i seguenti scopi:
a) sensibilizzare e tutelare sul piano generale l'interesse per il centro storico con particolare riferimento agli spazi di Via F.lli Revelli;
b) promuovere e favorire ogni iniziativa di interesse culturale, musicale, sociale, morale ed economico atta a valorizzare il prestigio urbano del centro storico;
c) sensibilizzare e collaborare con le pubbliche autorità, enti pubblici e privati, le associazioni, le proloco, al fine di rafforzare la tutela degli interessi della via e del centro storico.
L'Associazione potrà porre in atto tutte le iniziative utili alla promozione degli scopi istituzionali e gli eventuali proventi dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali e di beneficenza.
Art.4
Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.
L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche.
L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'associazione; nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Ai soci compete il rimborso a piè di lista delle spese purché regolarmente documentate.
Durata
Art.5
L'associazione ha durata illimitata .
La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state totalmente estinte.
Patrimonio
Art.6
Il patrimonio dell'associazione e' costituito dalle entrate delle quote associative ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti.
Soci
Art.7
Potranno far parte dell'Associazione, in qualità di soci, tutti coloro i quali ne facciano richiesta, cittadini, operatori economici, enti pubblici e privati, persone giuridiche pubbliche e private interessate a sensibilizzare e tutelare sul piano generale .
L'ammissione all'Associazione viene chiesta, mediante domanda rivolta al Consiglio Direttivo con dichiarazione di accettarne lo Statuto.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di accettare o respingere la domanda; il rifiuto deve essere motivato.
Le quote associative saranno decise successivamente all'accettazione delle deliberazioni delle assemblee.
Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.
Art.8
I Soci si distinguono in: fondatori e ordinari.
I fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.
I soci ordinari sono tutti gli altri associati.
Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.
La quota o il contributo associativo non è restituibile, trasmissibile né rivalutabile, ad eccezione del trasferimento a causa di decesso del socio.
Recesso, decadenza, esclusione
Art.9
Gli associati cessano di appartenere all'associazione:
a) per recesso;
b) per decadenza;
c) per esclusione.
a) Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Consiglio Direttivo presso la sede dell'associazione. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.
b) L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.
c) L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa per un anno, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
Organi Statutari
Art. 10
Sono organi dell'associazione:
l'Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente dell'Associazione;
il Segretario con funzioni di Vice-Presidente;
il Tesoriere;
Art.11
Tutte le cariche e le funzioni sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese riconosciute dai Consiglieri.
Assemblea dei Soci
Art.12
L'assemblea dei soci è costituita dagli iscritti a libro soci.
L'assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati fondatori ed ordinari. All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.
L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione dell'operato del Consiglio Direttivo, del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo e per la determinazione delle quote di iscrizione. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.
Il Presidente o il Consiglio Direttivo possono convocare l'assemblea ordinaria ogni qualvolta lo ritengano opportuno, oppure quando sia richiesta da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, ovvero da un quinto degli iscritti all'Associazione.
L'assemblea ordinaria è convocata con avviso spedito a mezzo raccomandata o posta elettronica o con qualunque mezzo che permetta di ottenere un avviso di ricevimento, al domicilio o indirizzo che risulta a libro soci, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea. E' ritenuta valida anche la convocazione, negli stessi tempi, mediante raccomandata a mano, presso il domicilio comunicato e risultante dal libro soci, purché il ricevente dati e firmi l'avviso di ricevimento.
L'avviso deve riportare l'ordine del giorno dei lavori, l'eventuale bilancio consuntivo o rendiconto, la data, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione.
Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, da tenersi decorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Art.13
L'assemblea delibera sui seguenti argomenti:
• elezione del Consiglio Direttivo;
• approvazione dell'operato del Consiglio Direttivo, dei bilanci preventivi e consuntivi;
• atti e fatti concernenti l'attività dell'Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
• l'approvazione delle quote e dei contributi e delle spese straordinarie e termine dei loro versamenti;
• accettazione delle dimissioni del Consiglio Direttivo;
• modifiche dello Statuto Sociale;
• scioglimento dell'associazione.
Art.14
L'assemblea è sovrana, delibera a maggioranza di voti e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Art.15
Ad ogni socio è consentito farsi rappresentare nelle assemblee ordinarie dal titolare, dal legale rappresentante e preposto commerciale di altro operatore economico iscritto all'associazione: è consentita una delega per persona.
Art.16
Sono assemblee straordinarie quelle convocate per modifiche allo Statuto e per lo scioglimento dell'associazione.
L'assemblea straordinaria è convocata con le modalità dell'assemblea ordinaria ed è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci; in seconda convocazione con almeno un quarto dei soci. La partecipazione all'assemblea straordinaria non è consentita a mezzo di delega.
L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti vincolando tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.
Consiglio Direttivo
Art.17
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da un minimo di tre soci che possono essere rieletti.
In caso di anticipata cessazione di uno o più dei nuovi membri, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione per cooptazione nell'ambito degli iscritti all'Associazione.
Composizione, compiti, riunioni
Art.18
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 soci:
il Presidente dell'associazione che lo presiede;
i Consiglieri;
il Segretario facente funzioni anche di Vice Presidente.
Il Tesoriere
I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
Attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea; nomina commissioni di studio presiedute da suoi componenti, mantiene i rapporti con i terzi e con le pubbliche istituzioni ed uffici, amministra i fondi dell'Associazione, dirige l'ordinaria amministrazione e cura il raggiungimento dei fini statutari dell'Associazione.
Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.
La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art.19
Il Consiglio Direttivo propone all'assemblea ordinaria la motivazione per decidere l'espulsione di un socio.
Art.20
Il Presidente può temporaneamente delegare, in tutto o in parte, i suoi poteri al Segretario facente funzione di Vice Presidente.
Il Presidente rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.
Art.21
In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, il Segretario facente funzioni di Vice-Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.
Art.22
Il Segretario nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del Consiglio stesso dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato.
Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza; cura altresì la tenuta dei libri contabili e sociali.
In mancanza di Vice Presidente, il Segretario fa funzione di Vice Presidente, e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
Art.23
Il Tesoriere nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato.
Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, sotto la vigilanza del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere esamina i documenti contabili dell'Associazione ed esprime il proprio parere in calce al bilancio consuntivo e al preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo.
Art.24
I titolari degli organi associativi decadono:
a) per dimissioni;
b)per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
La revoca viene deliberata dall'assemblea ordinaria degli associati.
Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.14 comma 4.
Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.
Bilancio
Art.25
Ogni esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare.
Ogni associato, in occasione dell'approvazione, dovrà avere a disposizione copia di detti documenti.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rimanere a disposizione dei soci presso la sede sociale almeno 10 giorni prima dell'assemblea di approvazione e successivamente per ulteriori due mesi al fine di garantirne la massima diffusione.
Controversie e clausole arbitrali
Art.26
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'associazione saranno sottoposte a giudizio di un collegio arbitrale. Il Collegio è composto da tre arbitri:
il primo, nominato dal socio; il secondo, eletto tra gli associati fondatori ; il terzo nominato dai primi due arbitri tra gli altri associati.
Ricorso al giudizio inappellabile dell'assemblea
Art.27
Avverso la decisione del Collegio arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell'assemblea degli associati. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio arbitrale.
Scioglimento
Art.28
In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Disposizioni finali
Art.29
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e le altre norme vigenti in materia.
Art.30
Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.
Il Segretario Il Presidente (Raffaele Piombo) ( Vladimiro Lorenzo Colombo )
I Soci fondatori
Associazione Culturale Revelli è presente su Officine Brand dal 14-06-2007
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Via F.lli Revelli 11 - Alpignano - 10090
Vladimiro Lorenzo Colombo
info@associazionerevelli.net
Il Presidente
Vladimiro Lorenzo Colombo
Cell. +39 348.3414791
Tel. +39 011.9672652