Indirizzo
- Cuorgnè -
ANTINOMIA Ass. Culturale Musicale
Statuto Associazione ANTINOMIA
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ONLUS “ANTINOMIA” STATUTO Art. 1. - E' costituita l'Associazione Culturale Musicale ONLUS “ANTINOMIA”. “ANTINOMIA” è una libera Associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. Art. 2. - L'Associazione “ANTINOMIA” persegue i seguenti scopi: - diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non; - ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; - proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente; Art. 3. - L'associazione “ANTINOMIA” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: • attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, esposizioni artistiche, attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; • attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute. Art. 4. - L'associazione “ANTINOMIA” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità, ne condividono lo spirito e gli ideali. - soci ordinari: persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; - soci onorari: persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali. Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata dal presidente del Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri. Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri. Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: - beni, immobili e mobili; - donazioni e lasciti; - rimborsi; - attività marginali di carattere commerciale e produttivo; - ogni altro tipo di entrate. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono: - l’assemblea generale; - il Consiglio direttivo; - il Presidente; - il vice presidente; - il segretario- tesoriere; - il Collegio dei revisori; - il Collegio dei probiviri; Art.. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale. Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - elegge il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri; - approva il bilancio preventivi e consuntivo; - approva il regolamento interno. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da 3 membri. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione “ANTINOMIA” Si riunisce in media 10 volte all’anno ed è convocato da: - il presidente; - da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata; - richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci. Il Consiglio direttivo è eletto dalla maggioranza dei soci dell’assemblea. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: - predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea; - formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; - elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; - elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo; - stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci; - L’elezione del Presidente, del vice Presidente e altresì del segretario-tesoriere; - Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione. Art. 15. Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nella prima riunione successiva al suo insediamento. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. Art. 16. – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Art. 17. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. Art. 18. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662. Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate. Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.
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