Indirizzo
Via Flero 46 - Brescia -
STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE “ETICA STREET”
BRESCIA - Via Flero 46
Art. 1. - E' costituita l'Associazione Culturale “ETICA STREET”, libera Associazione
apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I
Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2. - L'Associazione “ETICA STREET” persegue i seguenti scopi:
- Promuove la cultura in tutte le sue forme, in particolare attraverso la promozione di eventi
enogastronomici, turistici, artistici, cinematografici e sportivi, anche in campo didattico;
- Promuove la conoscenza del territorio in tutti i suoi aspetti storici, tecnici, di genere, studi e
ricerche su documenti di storia e vissuto locale;
- Promuove eventi culturali attraverso fiere, convegni, mostre, dibattiti e iniziative di
informazione pubblica su determinati temi, nonché pubblicizza le iniziative del territorio con
appositi spazi (fisici-bacheche, virtuali);
- Promuove ogni sinergia in stretta collaborazione con tutte le realtà istituzionali e culturali,
apportando ulteriore visibilità alle altre iniziative che promuovano le stesse finalità e a favore
del territorio;
- Promuove il dialogo con tutte le altre associazioni culturali, Enti pubblici e privati e istituzioni
sia per iniziative congiunte, sia per integrare di contenuti le proprie e le altrui iniziative
Art. 3. - L'Associazione “ETICA STREET” per il raggiungimento dei suoi fini, intende
promuovere varie attività, tra le quali :
- La conoscenza del territorio attraverso la promozione di rassegne a tema, l’organizzazione e
la partecipazione di eventi, l’integrazione del patrimonio culturale attraverso specifiche
ricerche del materiale esistente ad esso relativo;
- Attività culturali: fiere, mostre, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e
documenti, rappresentazioni teatrali di ogni tipo, concerti, lezioni - corsi didattici per
bambini e ragazzi, per giovani ed adulti, concorsi artistici
- La massima diffusione a tutte le iniziative dell’Associazione, attraverso i normali canali di
messaggistica, i siti internet, la posta elettronica e i sistemi Twitter, Facebook e simili.
- L’incontro pubblico con personalità e ogni altro soggetto avente parte attiva nella
conoscienza e coscienza del territorio;
- La ricerca di tutto il materiale esistente sul territorio al fine di coinvolgere i residenti in un
processo di rafforzamento delle proprie origini, tradizioni e storia usi e consuetudini locali,
emergenze artistico-naturalistiche e monumentali, aspetti musicali, arte, musei e simili;
- Attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, di atti di convegni, di seminari, nonché
degli studi e delle ricerche compiute ed ogni altra iniziativa editoriale;
- Promozione di convenzioni con le altre realtà esistenti.
Art. 4. - L'Associazione “ETICA STREET” è aperta a tutti coloro che, interessati alla
realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo
associativo, la quota ordinaria annuale stabilita dal Regolamento ;
- soci sostenitori.
I soci sostenitori, la cui quota è fissata dal Regolamento, hanno diritto alla tessera di
abbonamento annuale con diritto di sconto per ogni manifestazione a pagamento organizzata
dall’associazione sulla base di quanto previsto dal regolamento al momento della sottoscrizione
o se più favorevole durante la durata del vincolo associativo.
Hanno inoltre, rispetto ai soci ordinari, un canale privilegiato per le proposte ed il confronto
dei progetti dell’Associazione attraverso il coinvolgimento e la consultazione sui singoli
progetti in formazione.
Sono informati in anticipo delle iniziative promosse dall’Associazione in modo che possano
portare il loro contributo di idee ed esperienza ai singoli progetti.
I soci sostenitori che volessero versare la quota biennale avranno diritto all’ingresso gratuito a
loro scelta a due eventi a pagamento dell’Associazione.
- soci onorari.
I soci onorari possono essere persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera
determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o
alla vita dell'Associazione. Hanno carattere di partner permanenti e sono esonerati dal
versamento di quote annuali.
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente,
dal Consiglio Direttivo.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.
Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale
regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di
comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il
Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni con principio di
gradualità : richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.
Art. 7. - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal
Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne
determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, saranno utilizzati in armonia con finalità
statuarie dell'Associazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
Art. 8. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio avra’ durata dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese
dicembre.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la
seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 9. – Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Permanente di promozione delle iniziative;
- il Comitato Artistico, se istituito.
Art. 10. – L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad
assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei
quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota con esclusione dei soci onorari.
Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia
necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli
associati.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e
delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità
prescinde dal numero dei presenti e delibera a maggioranza.
L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto
favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione in base alla maggioranza
degli intervenuti indipendentemente dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso presso la sede almeno 15 giorni prima
della data dell’assemblea o con altro mezzo, anche elettronico, che ne garantisca l’avvenuta
ricezione.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione presso la sede del
relativo verbale.
Art. 11. – L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo;
- approva il regolamento interno.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento
dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno
sottoscrivere il verbale finale.
Art. 12. – Il Consiglio Direttivo è composto da 4 a 9 membri, eletti dall’Assemblea fra
i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno
dei suoi membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e
durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la
maggioranza di 2/3 dei soci. Eventuali consiglieri dimissionari possono essere direttamente
nominati per cooptazione dal Consiglio Direttivo perché il loro numero sia inferiore alla metà
di tutti i consiglieri eletti. In caso contrario dovrà essere convocata entro 15 giorni nuova
Assemblea ordinaria che provvederà a nominare un nuovo consiglio direttivo.
Art. 13. – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione “Etica Street”
ed è composto da:
- Un Presidente
- Un Vicepresidente
- Dai rimanenti Consiglieri che possono essere dotati di autonome deleghe funzionali
Esso è convocato da:
- il Presidente, o dal Vicepresidente in sua assenza;
- da almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata;
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di
entrata relative al periodo di un anno;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- redigere verbale dopo ogni riunione.
Art. 14. – Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante
dell’Associazione a tutti gli effetti. In sua assenza o per delega è sostituito dal Vicepresidente.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti
dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli
incassi.
Conferisce ai consiglieri e ai soci deleghe ed eventuali procure speciali per la gestione di
attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 15. – Il Comitato Artistico, se istituito. E’ formato da un numero da 3 a 9 membri
e può essere a sua volta organizzato per ambiti. E’ nominato dal Consiglio Direttivo previa
presentazione di un curriculum. Costituisce organo consultivo non vincolante. Può
promuovere, di concerto con il Consiglio Direttivo, attività di concorso a premi di opere in
occasione di rassegne e autonome iniziative concordate con l’organo esecutivo per le quali
possono essere dotati di specifici fondi.
Art. 16. Al fine di garantire la massima partecipazione al progetto è previsto il
Comitato Permanente di Promozione delle iniziative col preciso ruolo di garantire un
laboratorio di idee e coinvolgere costantemente tutti gli associati più attivi, che in seguito
potranno rivestire specifici ruoli anche nel direttivo, nel comitato artistico o in altri gruppi di
lavoro. Ne fanno parte di diritto i membri del direttivo che ne curano il coordinamento. Gli
appartenenti a tale comitato sono nominati dallo stesso direttivo previa presentazione di
apposita domanda. Lo stesso organo ne decide l’eventuale esclusione.
Art. 17. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria.
Tale decisione deve essere assunta da almeno la maggioranza dei soci in prima convocazione
e da almeno un terzo in seconda convocazione. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere
devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
Art. 18. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate con le modalità
previste dal regolamento, che ne fissa i criteri e ne determina i limiti e , dove previsto, le
preventive autorizzazioni.
Art. 19. – L’Associazione potrà aderire ad altre Associazioni avente analoghe finalità,
sia locali che nazionali, nonché a circuiti culturali, circoli e associazioni legate al settore
culturale che possano condividere ideali e finalità.
Potrà inoltre stipulare convenzioni con Enti, associazioni ed istituzioni di ogni tipo,
convenzioni finalizzate a conseguire i propri scopi sia diretti che indiretti
Al solo fine di conseguire i suoi scopi potrà compiere negozi giuridici per
l’acquisizione di beni mobili immobili e mobili registrati, che costituiranno patrimonio
dell’associazione; aprire conti correnti e stipulare mutui, finanziamenti e simili e predisporre
domande di contributo riferite alla propria attività ed ai propri scopi.
Come previsto dall’art. 37 c.c. stabilisce che i contributi versati dagli associati e i beni
acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione e che, fin
quando l’associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo
comune, né pretendere la quota in caso di recesso.
In particolare l’associato non ha possibilità di chiedere la divisione di tale fondo per
tutto il tempo che l’associazione ha vita, perché il fondo non è a tutela dell’associato ma dei
terzi. In caso poi di esclusione o di recesso, i soci non possono vantare alcun diritto su una
quota di fondo comune: il versamento infatti dei contributi non può essere considerato alla
stregua di un investimento di capitali che possa essere restituito al momento dell’uscita
dall’associazione, bensì come un mezzo che consente la partecipazione ad un’associazione in
grado di soddisfare un interesse morale o ideale comune e null’altro
Art 20. Regolamenti: Per meglio definire in dettaglio il funzionamento
dell’Associazione, nonché sconti per particolari categorie di soci o di utenti è prevista
emanazione di regolamenti, da esporre nelle bacheche virtuali e presso la sede. Essi
impegnano tutti i soci senza distinzione.
Art. 21. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge
vigente in materia.
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